Art. 3.

      1. All'articolo 2 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

 

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          b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».